via di Roma, 127 - 48100 Ravenna - tel. 0544/215645 - fax 0544/2331146

e-mail: info@puntocasaravenna.it - skype: Skype Me™! - info mutui: www.fincase.it

"Il sogno che hai nel cuore, al prezzo che hai in testa"

HOME CHI SIAMO CONTATTI MUTUI CERCO CASA
PREZZI NELLE CAPITALI ZONE DI RAVENNA CODICE DEONTOLOGICO SCEGLIERE UN AGENTE AFFITTI

 

NORMATIVE COMPRAVENDITE

 

IMPOSTE DOVUTE DALL'ACQUIRENTE      COME SI CALCOLANO LE IMPOSTE DI ACQUISTO

NUOVA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA      AGEVOLAZIONI PER COMMISSIONI IMMOBILIARI

DETERMINAZIONE DEL VALORE DI CESSIONE      COME SONO CENSITI I FABBRICATI

AGEVOLAZIONI FISCALI E REQUISITI PRIMA CASA      QUANDO SI PERDONO I REQUISITI PRIMA CASA

 

COME SI CALCOLANO LE IMPOSTE

 

Le imposte di registro, ipotecaria e catastale

 

La compravendita di immobili ad uso abitativo tra privati è assoggettata alle imposte di registro, ipotecaria e catastale.

A seguito degli ultimi interventi legislativi (legge finanziaria per il 2006 e legge n. 248 del 2006), per le compravendite di immobili ad uso abitativo poste in essere tra privati (vale a dire tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali) la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali può essere costituita dal valore catastale dell’immobile, anziché dal corrispettivo pagato.

 

L’agevolazione spetta, però, a condizione che nell’atto sia indicato l’effettivo importo pattuito per la cessione.

 

Infatti, l’occultamento del corrispettivo o la dichiarazione nell’atto di compravendita di una somma inferiore a quella concordata determina la perdita del beneficio con le seguenti conseguenze:

  1. le imposte di registro, ipotecaria e catastale saranno calcolate sul corrispettivo effettivamente pattuito;

  2. sarà dovuta una sanzione che va dal 50% al 100% delle minori imposte versate.

 

Il nuovo regime di tassazione delle compravendite immobiliari prevede, quindi:

- una deroga al principio generale in base al quale la base imponibile per l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale è data dal valore dell’immobile dichiarato nell’atto;

- una riduzione del 30% dell’onorario del notaio che, come è noto, viene calcolato sul valore dell’immobile indicato nell’atto.

 

ATTENZIONE

Soltanto per le compravendite aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, comprese le relative pertinenze (box, garage, cantine) e poste in essere tra privati, si può assumere come base imponibile il valore catastale.

Per tutte le altre compravendite in cui una delle parti non è un privato o che riguardano terreni, negozi o uffici, la base imponibile è costituita dal prezzo pattuito e dichiarato nell’atto dalle parti e non dal valore catastale.

 

La base imponibile per l’Iva

 

Quando la vendita della casa è soggetta ad Iva, la base imponibile è costituita dal prezzo pattuito e dichiarato nell’atto dalle parti e non dal valore catastale.

Relativamente a queste cessioni, le nuove disposizioni consentono all’ufficio di rettificare direttamente la dichiarazione annuale Iva del venditore se il corrispettivo dichiarato è inferiore al “valore normale” del bene.

 

COSA SI INTENDE PER “VALORE NORMALE”

“…il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l’operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi” (articolo 14 del DPR n. 633 del 1972)

 

 

Se, però, per l’acquisto della casa l’acquirente ha contratto un mutuo o chiesto un finanziamento bancario, la base imponibile non può essere inferiore all’ammontare del mutuo o del finanziamento erogato.

In presenza di mutuo o di finanziamento bancario l’ufficio è obbligato a considerare quale “valore normale” un importo pari alla somma erogata.

 

 

 

Fonte: sito Agenzia delle Entrate