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NORMATIVE COMPRAVENDITE
COME SI DETERMINA IL VALORE CATASTALE DEGLI IMMOBILI
Il valore catastale viene determinato moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per i seguenti coefficienti: - 110 per la prima casa; - 120 per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A, B, C (escluse le categorie A/10 e C/1); - 60 per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D; - 40,8 per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E.
Immobili non censiti Per i trasferimenti di immobili non censiti le parti possono utilizzare la rendita presunta (ovvero la rendita proposta) per determinare il valore catastale. In questo caso è necessario manifestare espressamente nell’atto l’intenzione di avvalersi delle disposizioni previste dall’art. 12 del D.L. n. 70 del 1988 convertito dalla legge n. 154 del 1988. la rendita catastale attribuita verrà notificata dall’ufficio dell’Agenzia del Territorio al contribuente. Nel caso in cui il valore determinato sulla base della rendita attribuita sia superiore a quello dichiarato in atto, il contribuente dovrà pagare l’imposta dovuta e i relativi interessi, a partire dalla registrazione dell’atto.
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| Fonte: sito Agenzia delle Entrate |
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